
| Quando decidete di comprare un'auto usata è obbligatorio fare la registrazione del passaggio di proprietà e fare l'aggiornamento della carta di circolazione. Ciò deve essere fatto, se non si vogliono subire multe, entro sessanta giorni da quando si è fatta autenticare la stipula della vendita dal notaio. Inoltre è possibile fare il passaggio di proprietà in virtù dell'art. 2688 codice civile. Se chi è proprietario dell'auto non è anche intestatario (persona oppure una società) dell'auto risultante al Pubblico Registro Automobilistico - PRA - allora il proprietario qualora possieda certificazione di proprietà oppure foglio complementare originario ha la possibilità di alienare l'auto e avere anche trascritta al PRA la vendita. Se si vuole avere trascritta la vendita ai sensi dell'art. 2688 codice civile il CDP è inutilizzabile come notazione per la presentazione e neppure al fine della redazione degli atti per l'alienazione. Si deve quindi usare il modello NP 3B in cui indicare "iscrizione trascrizione ai sensi dell'art. 2688 c.c.". Questo modulo è da presentare in forma bilaterale, firmato e autenticato da notaio dal proprietario reale e anche dal compratore e dovrà essere in forma originale, doppia e bollata e conterrà assenso all'alienazione in virtù dell'art. 2688 codice civile. Trascrivere questa vendita subisce la moltiplica per 2 dell'Imposta Provinciale di Trascrizione - IPT ed è obbligatiorio chiederla all'Ufficio ACI del territorio competente. |