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Chi compra l'auto obbligatoriamente fornisce ai concessionari la certificazione di residenza ed inoltre il codice fiscale con il fine di espletare la pratica amministrativa a norma di legge: le pratiche per l'immatricolazione alla Motorizzazione Civile nonché la preparazione delle istanze di chi vende oppure gli atti per la vendita che vanno registrati al Pubblico Registro Automobilistico - PRA - mantenuto dall'ACI. La certificazione per la resedenza non è necessaria se si presenta la dichiarazione firmata dall'acquirente. La firma solitamente è da fare obbligatoriamente di fronte ai funzionari che hanno l'incarico di avere presentate le immatricolazioni e l'acquirente con documento d'identità deve essere riconoscibile. Mediante circolare del 30 giugno 1997 però è stato precisato dalla Motorizzazione Civile che le autocertificazioni possono essere fornite anche se non è presente la persona deputata all'accoglimento sempre se viene mostrato un documento, oppure se l'acquirente avvia le pratiche in prima persona, oppure se si acclude copia di un proprio documento, nel caso in cui ad avviare la pratica sono le agenzie o loro delegati. Per ultimo la circolare citata impone la non necessità della certificazione di residenza qualora questa sia unita ad un documento non scaduto, persino se accluso solo in fotocopiato. |